Art. 38.
(Comunicazioni delle deliberazioni del consiglio regionale).

      1. Le deliberazioni del consiglio del collegio regionale in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo professionale o nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare, sono comunicate, entro trenta giorni, all'interessato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario nella cui circoscrizione ha sede il collegio regionale, nonché al Ministero della giustizia ed al collegio nazionale.

 

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